L'ombudsman (o difensore civico) è una figura pubblica di antiche origini ma di cui si parla soprattutto ai giorni nostri, non solo per il mondo bancario. Il suo ruolo è garantire i diritti dei cittadini, fungendo da tramite nei rapporti tra questi ultimi e le amministrazioni.
Nei primi secoli dell’età cristiana, i cittadini dell’impero romano iniziarono ad avvertire l’esigenza di un difensore civico, che si ponesse come mediatore nelle controversie pubbliche. Da questo "defensor civitatis" discende il più moderno "ombudsman", creato in Svezia nel 1809 con un ruolo di vigilanza - per conto del cittadino - sull'operato della Pubblica Amministrazione. Il suo nome letteralmente significa "uomo che funge da tramite".
Dalla Svezia la nuova figura istituzionale si è poi diffusa in molti Paesi europei e in diversi settori, come organismo di tutela dei consumatori. Sebbene dal 1997 la legge Bassanini ne preveda il ruolo anche all’interno della Pubblica Amministrazione, in Italia l’ombudsman è diffuso soprattutto in ambito bancario.
Il ruolo dell'ombudsman bancario
L'ombudsman bancario è nato nel 1993 attraverso una circolare dell'ABI, seguita a un accordo tra le banche. Al contrario di quanto potrebbe suggerire il nome, non è una persona fisica ma un organismo collegiale composto da un Presidente (nominato dal Governatore della Banca d’Italia) e da quattro componenti (nominati secondo precisi criteri di rappresentanza dal presidente dell’ABI.
Il Presidente dura in carica cinque anni con mandato rinnovabile una sola volta, mentre quello degli altri membri del collegio dura tre anni e è rinnovabile una sola volta.
Al collegio è possibile rivolgersi quando si ritiene che il servizio ricevuto dalla propria banca non sia stato adeguato e, allo stesso modo, si ritiene che anche l’ufficio reclami preposto dalla stessa banca non sia stato in grado di fornire opportune risposte alle tue rimostranze.
La procedura per i ricorsi
Occorre inviare all’ombudsman una raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando il contenuto della controversia e allegando la necessaria documentazione. La procedura è del tutto gratuita, salvo le spese di corrispondenza.
Ecco l’indirizzo:
Ombudsman - Giurì bancario
Via delle Botteghe Oscure 54
00186 Roma
Possono essere sottoposte all’attenzione dell'ombudsman soltanto controversie:
- che non siano state già portate all’esame dell’Autorità giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organismo conciliativo;
- che riguardino questioni quantificabili in un valore non superiore a 50.000 euro;
- il cui contenuto sia già stato sottoposto all’esame dell’Ufficio Reclami della banca o dell’intermediario ma senza risposta, o con risposta in tutto o in parte sfavorevole;
- per le quali si è proposto reclamo all'ufficio competente ma, anche se il ricorso è stato accolto, non c'è stata attuazione nei termini indicati;
- che non risalgano a periodi precedenti a un anno.
Nel caso il cittadino si rivolga in prima istanza all’ombudsman bancario, senza aver proposto reclamo alla banca o all’intermediario, sarà lo stesso ombudsman a far trasmettere a questi ultimi i il ricorso. In tal modo si sanerà l’irregolarità procedurale e la pratica potrà riprendere il suo normale corso.
La decisione
L’ombudsman decide entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di intervento. La decisione deve essere motivata e comunicata mediante lettera raccomandata alle parti, che sono tenute ad adempiere nei termini indicati.
Qualora venga a conoscenza che la banca o l’intermediario non si sono conformati alla decisione resa, l’ombudsman assegna un termine per provvedere, decorso il quale l’inadempienza viene resa nota a mezzo stampa, a spese della banca o dell’intermediario inadempiente.