Scopri le altre agevolazioni

Oggi per chi ha contratto un mutuo sono disponibili altre agevolazioni, come la possiblità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo, sgravi fiscali e facilitazioni nella detrazione degli interessi passivi.

Sospendere le rate del mutuo
Alcune banche offrono a chi ha contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, la possibilità di chiedere alla banca la sospensione del pagamento delle rate in caso di temporanea difficoltà nel rimborso.

Generalmente la sospensione potrà essere richiesta per due volte durante il contratto di mutuo e per un periodo complessivo massimo di 18 mesi: la durata del mutuo verrà prorogata per il tempo della sospensione.

Per estendere a tutti questa facoltà, è in via di emanazione un decreto che, in attuazione della Legge Finanziaria 2008, mira ad istituire un apposito Fondo di solidarietà. Per beneficiare di questa agevolazione il cliente dovrà dimostrare di essere in condizioni economiche tali da non consentire il pagamento delle rate.

Certificare gli interessi passivi
Per semplificare le operazioni che i clienti devono eseguire ai fini della detrazione fiscale degli interessi passivi, le banche (in base a un accordo tra l’ABI e la Consulta Nazionale dei CAF), su richiesta scritta del cliente – inoltrata anche tramite e-mail - rilasciano la certificazione che attesta il pagamento di interessi passivi e oneri accessori sui mutui garantiti da ipoteca su immobili, inviandola anche, se richiesto, al domicilio del richiedente.

Vantaggi fiscali per l’abitazione principale
Se hai stipulato un mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’abitazione principale puoi realizzare dei risparmi d’imposta. In particolare nella dichiarazione dei redditi puoi fruire di una detrazione d’imposta pari al 19% su:

  • gli interessi sul mutuo per tutto il periodo di rimborso delle rate
  • gli oneri accessori (le spese di perizia e di istruttoria, l’onorario del notaio, l’imposta per l’iscrizione dell’ipoteca, etc.)

Questo beneficio non viene meno se il contratto di mutuo originario viene rinegoziato oppure è estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa (compresa l’ipotesi della portabilità). Se il nuovo mutuo (o quello rinegoziato) è di importo superiore rispetto al debito residuo, la detrazione non viene meno, ma si applica solo alla quota di interessi relativa al debito residuo incrementato degli eventuali oneri accessori.

Inoltre, il mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare dell’agevolazione “prima casa” viene tassato con un’imposta sostitutiva sui finanziamenti dello 0,25%, anziché del 2%.

L’applicazione dell’aliquota agevolata (0,25%), tuttavia, è subordinata a una dichiarazione del cliente in cui attesta la sussistenza delle condizioni per beneficiarne. La dichiarazione deve essere resa nell’atto di mutuo o ad esso allegata.

Per saperne di più, scarica la Guida CambioMutuo di PattiChiari.

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